Passare al contenuto principale

Pubblicato il 12 marzo 2025

Vino

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) esercita la sorveglianza sui Cantoni nell'esecuzione del controllo della vendemmia nonché sul Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), che effettua il controllo delle aziende che commerciano vini. L'UFAG rilascia attestati di controllo sulle analisi dei vini agli esportatori di vino e permessi generali d'importazione agli importatori.

Un gruppo di persone brinda con un bicchiere di vino rosso

Produzione e consumo di vini in Svizzera

I vigneti svizzeri si estendono su 26 Cantoni, coprendo una superficie di 14 500 ettari circa da cui ogni anno si producono all’incirca 90 milioni di litri di vino. La Svizzera colma la differenza tra tale produzione e un consumo annuo di oltre 250 milioni di litri di vino, compresi i vini spumanti, importando principalmente dall’Italia, dalla Francia e dalla Spagna. Questi dati si basano sulle statistiche vitivinicole presentate nel rapporto «L'Anno viticolo» pubblicato annualmente dall’UFAG.

Nel nostro Paese la produzione e il commercio del vino sono disciplinati essenzialmente dall’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino). L'esecuzione del controllo della produzione (o della vendemmia) è delegata ai Cantoni, mentre del controllo del commercio del vino si occupa la fondazione CSCV, il tutto sotto la supervisione dell’UFAG

Informazioni sull'importazione e l'esportazione di vino

Troverete tutte le informazioni necessarie sui siti web dell'UFAG Importazione di vino, mosto d'uva e uva da torchiare ed Esportazione di vino.

Il controllo della vendemmia

Il controllo della vendemmia, di carattere obbligatorio, è disciplinato dall'ordinanza sul vino. Riguarda tutto il raccolto di uva svizzero destinato alla vinificazione e alla produzione di succo d'uva fino al momento della torchiatura. Il controllo mira a verificare se le esigenze in materia di produzione dell'uva sono adempiute e a documentare la tracciabilità dalla vigna all'incantinamento. Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell’autocontrollo ed è responsabilità del vinificatore.

Il catasto viticolo

Il catasto viticolo descrive tutte le particelle ricoperte di vigneti. In particolare, registra i dati seguenti:

  • il nome del gestore o del proprietario
  • il nome del Comune di ubicazione
  • il numero della particella
  • la superficie per vitigno
  • le denominazioni autorizzate per designare il vino prodotto con uva della superficie viticola in questione

La classificazione dei vini in Svizzera

I vini svizzeri sono classificati come segue:

  • vini a denominazione di origine controllata (DOC)
  • vini con indicazione geografica tipica
  • vini da tavola

La denominazione specifica corrisponde al nome della categoria e all'origine geografica. I vini DOC e con indicazione geografica tipica, oltre a una denominazione specifica, possono riportare una denominazione tradizionale, definita dal Cantone che la detiene.

L'UFAG mantiene aggiornato il repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata.

I certificati di produzione

Il Cantone rilascia a ogni proprietario o gestore un certificato di produzione che fissa i quantitativi massimi di uva che possono essere utilizzati per la produzione di vino.

Il certificato di produzione contiene almeno il nome del proprietario o del gestore, il vitigno, le classi di vino consentite, i quantitativi massimi consentiti, il nome del Comune dal quale proviene l'uva e, se il Cantone lo prevede, le denominazioni supplementari.

Gli obblighi del vinificatore

Il vinificatore classifica le singole partite di uva sulla base del relativo certificato di produzione e dei dati della partita da registrare. Per ogni partita di uva deve registrare il nome del gestore, il vitigno, il quantitativo di uva, il tenore naturale di zucchero, la data d'entrata e il nome dell'unità geografica più piccola di quella secondo il certificato di produzione e il nome utilizzato per la designazione del vino. Ogni vinificatore è identificato da un numero d’identificazione delle imprese (IDI).

Gli obblighi dei Cantoni

I Cantoni esercitano la sorveglianza sull’autocontrollo del vinificatore durante la vendemmia. Ogni azienda d’incantinamento è controllata almeno ogni sei anni.

I Cantoni stabiliscono le aziende da controllare e la frequenza dei controlli sulla base di un'analisi dei rischi. Dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico tra le partite di uva registrate dal vinificatore e i certificati di produzione. Convalidano i dati registrati e allestiscono per ogni vinificatore una scheda delle forniture, ovvero una sintesi di tutti i quantitativi di uva incantinata in kg.

Il controllo del commercio del vino

Il controllo del commercio dei vini verte sulle attività commerciali di persone o imprese che esercitano il commercio di vino. L'esecuzione di tale controllo è affidata alla Fondazione CSCV. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) esercita la vigilanza sul CSCV tramite l'UFAG.

Cosa si intende per commercio del vino

Per commercio del vino si intende l’acquisto e la vendita di succo d’uva, mosti, prodotti contenenti vino e vini effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l’immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione. Ogni azienda che intende commerciare vino è soggetta al relativo controllo.

Gli obblighi delle aziende

Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività. Nel caso di vini esteri, deve presentare un documento d'accompagnamento ufficiale come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione

Ogni azienda deve tenere un inventario dei propri stock di prodotti vitivinicoli al 31 dicembre da comunicare al CSCV.

Esecuzione del controllo

A seconda della propria attività ogni azienda è controllata con una frequenza, stabilita sulla base di un'analisi dei rischi, di almeno sei o otto anni.

L’organo di controllo può prelevare dei campioni di vino per effettuare un'analisi isotopica ai fini di determinarne l'origine geografica. Può altresì consultare la contabilità finanziaria e aziendale.

Ogni anno il CSCV pubblica un rapporto sui controlli effettuati.

Domande frequenti

Informazioni complementari

Altri temi

Quattro bicchieri pieni di vino rosso e bianco

6 gennaio 2025

Importazione di vino, mosto d'uva e uva da torchiare

Questa pagina contiene informazioni sull’importazione di vino, mosto d'uva e uva da torchiare.

Camion con botti di quercia su una strada naturale. Grande albero e paesaggio di vigneti sullo sfondo.

13 gennaio 2025

Esportazione di vino

Per l'esportazione di vino sono necessari documenti diversi a seconda del Paese di destinazione. Questa pagina offre una panoramica dei documenti della legislazione agricola richiesti (documenti agricoli) e dei vari scenari per l'esportazione di prodotti vinicoli.