Controllo dei vini in Svizzera

Il sistema di controllo dei vini in Svizzera è composto da due elementi:
il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini.

Obiettivo
I due controlli hanno lo scopo di proteggere le denominazioni e le designazioni vitivinicole e vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni.

Controllo della vendemmia
Verte sulla produzione dell’uva ed è effettuato dall’azienda in cui l’uva è presa in consegna e sottoposta a torchiatura (incantinata) secondo il principio dell’autocontrollo. I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione del controllo della vendemmia.
In generale il vinificatore prende in consegna l’uva di un produttore scortata da un certificato fornito dal Cantone. Registra il numero di certificato nonché il peso e il tenore di zucchero di ogni partita di uva nel sistema cantonale del controllo della vendemmia indicando la classe di vino che desidera produrre. Verifica la conformità della partita con le esigenze della classe di vino. Registra i quantitativi incantinati nella contabilità di cantina. Il Cantone vigila affinché siano rispettati i quantitativi massimi incantinati nonché i tenori naturali di zucchero per classe di vino.

Controllo del commercio dei vini
Il controllo del commercio dei vini verte sull’attività commerciale di ogni azienda che esercita il commercio dei vini. Per commercio s’intende la messa in commercio, l’acquisto e la vendita di succo d’uva, mosto, prodotti contenenti vino e vini, effettuato a titolo professionale, nonché il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione. Le aziende tengono in particolare una contabilità di cantina che comprende tutte le operazioni sui loro prodotti e ne documentano la tracciabilità.
Questo controllo è eseguito dal Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) su mandato della Confederazione.

Sorveglianza del sistema di controllo dei vini
La vigilanza dei due elementi del sistema di controllo dei vini incombe alla Confederazione (segnatamente al Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca [DEFR] per il CSCV, all’Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG] per il controllo della vendemmia). Nella pratica, l’UFAG esercita tale vigilanza.

Basi legali
- Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1): articolo 64
- Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140): articoli 28–32 (controllo della vendemmia); articoli 33–41 (controllo del commercio dei vini)

Osservazione importante: controllo delle derrate alimentari
Qualsiasi commercializzazione di derrate alimentari in Svizzera è sottoposta al controllo delle autorità esecutive cantonali della sicurezza alimentare (laboratori cantonali). Si tratta di un controllo complementare a quello del commercio dei vini. Maggiori informazioni: www.kantonschemiker.ch

Informazioni complementari

Ultima modifica 26.11.2020

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