Tappe di riforma adottate

Adeguamenti delle disposizioni d'esecuzione

Giusta l'articolo 177 della legge federale sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr), il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione laddove la legge non disciplina diversamente la competenza. 

I principali cambiamenti delle ordinanze agricole sono riuniti ogni anno in uno o due pacchetti agricoli. Il Consiglio federale affida norme di natura tecnica e amministrativa al DEFR o all'UFAG. L'UFAG e la Cancelleria federale pubblicano la documentazione relativa alla procedura di consultazione, i risultati di tale consultazione e le modifiche di ordinanza decise.

Ultima modifica 26.02.2024

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