Adeguamenti delle disposizioni d'esecuzione
Giusta l'articolo 177 della legge federale sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr), il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione laddove la legge non disciplina diversamente la competenza.
I principali cambiamenti delle ordinanze agricole sono riuniti ogni anno in uno o due pacchetti agricoli. Il Consiglio federale affida norme di natura tecnica e amministrativa al DEFR o all'UFAG. L'UFAG e la Cancelleria federale pubblicano la documentazione relativa alla procedura di consultazione, i risultati di tale consultazione e le modifiche di ordinanza decise.