Commercio internazionale
I prodotti biologici importati devono rispettare standard comparabili a quelli dei prodotti ottenuti in Svizzera. Il controllo è di competenza delle autorità nazionali o degli enti di certificazione del Paese di provenienza. Accordi sull’equivalenza con l’UE e Paesi come gli USA e il Canada facilitano il commercio, in quanto i loro standard per i prodotti biologici sono considerati equivalenti a quelli applicati in Svizzera.
Importazione di prodotti biologici
I prodotti e le derrate alimentari importate possono essere venduti come prodotti biologici soltanto a condizione che rispettino standard comparabili a quelli dei prodotti ottenuti in Svizzera. Tutti gli importatori che intendono commercializzare in Svizzera un prodotto designato come biologico devono attenersi a procedure che variano in base alla provenienza dei prodotti.
Per la maggior parte dei prodotti biologici il controllo e la certificazione sono di competenza delle autorità nazionali del Paese di provenienza. Con questi Paesi vigono accordi sull’equivalenza (cfr. sotto) nell’importazione di prodotti biologici, in quanto i loro standard e le loro misure di controllo sono equivalenti a quelli applicati in Svizzera. Spesso vengono designati come Paesi «equivalenti» o «conformi». I Paesi verificati dall’UFAG e considerati equivalenti sono riportati nell’«Elenco dei Paesi» di cui all’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica.
In tutti gli altri Paesi, la responsabilità in materia di controllo e di certificazione è degli enti di certificazione o delle autorità di controllo. Questi sono enti autonomi, che durante il controllo e la certificazione applicano standard e misure di controllo equivalenti a quelle della Svizzera o dell’UE. Nella maggior parte dei casi, la Svizzera rimanda a quelli riconosciuti dall’UE, indicati nell’«Elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti» di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 2021/2325. In pochi casi, è l’UFAG stesso a riconoscere enti di certificazione e a elencarli nell’allegato 2 dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica.
Esportazione di prodotti biologici
Sulle condizioni specifiche dei Paesi di destinazione delle esportazioni non possono essere fornite informazioni. In questo ambito la competenza è delle autorità del Paese di destinazione.
In alcuni casi gli Stati terzi esigono un’attestazione di controllo o altri documenti. Per le esportazioni di prodotti biologici nell’UE non sono necessari ulteriori documenti per la designazione come prodotti biologici.
Accordi sull'equivalenza
Le autorità dell’UE, del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti d’America, del Cile e del Regno Unito hanno confermato all’UFAG di aver riconosciuto l'equivalenza delle norme svizzere in materia di produzione biologica rispetto alle loro prescrizioni nazionali. In compenso, la Svizzera riconosce le norme dei Paesi succitati in materia di agricoltura biologica, trasformazione ed etichettatura dei relativi prodotti nonché i sistemi di controllo da essi applicati come equivalenti alle prescrizioni svizzere sulla produzione biologica. I riconoscimenti reciproci sono frutto di intensi negoziati bilaterali. Essi agevolano e incentivano il commercio di prodotti biologici.
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