Accordo agricolo CH-UE

Foto Gemüse Agrarabkommen CH-EU

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra l’Unione europea (UE) e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) che ha consentito di migliorare l'accesso reciproco al mercato.

L'Accordo agricolo comprende un accordo quadro (disciplinamento delle norme di origine, clausola evolutiva e clausola di protezione, composizione delle controversie, istituzione del Comitato misto per l’agricoltura), concessioni tariffarie, convenzioni sulla riduzione degli ostacoli tecnici al commercio nonché dichiarazioni concernenti diversi prodotti e questioni commerciali.

L'Accordo agricolo mira a migliorare l’accesso reciproco al mercato attraverso la riduzione dei dazi su determinati prodotti e una serie di semplificazioni a livello commerciale.

I punti principali dell’Accordo agricolo CH-UE sono i seguenti.

  • L'Accordo agricolo prevede concessioni tariffarie reciproche per prodotti che rivestono un particolare interesse per la Svizzera e l’UE, in particolare per formaggio, frutta e verdura, prodotti della floricoltura e specialità di carne.
  • Il 1° giugno 2007 è stato liberalizzato il mercato caseario. Da allora tra la Svizzera e l’UE vige il libero scambio in questo settore.
  • L'accordo semplifica gli scambi commerciali in ambito agricolo grazie alla riduzione o addirittura alla soppressione degli ostacoli al commercio di natura non tariffaria (come le diverse prescrizioni sui prodotti e in materia di omologazione). Ciò avviene mediante il reciproco riconoscimento dell'equivalenza di determinate prescrizioni tecniche nei settori della salute delle piante, degli alimenti per animali, delle sementi, dell’agricoltura biologica, del vino e delle bevande spiritose, della medicina veterinaria e degli standard qualitativi per frutta e verdura. 
  • Le denominazioni di vini e bevande spiritose sono protette reciprocamente; la protezione delle denominazioni svizzere, normalmente limitata al territorio nazionale, viene pertanto estesa allo spazio UE. 
  • Con l'entrata in vigore, nel dicembre 2011, dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), integrato nell'Accordo agricolo bilaterale come allegato 12, si concretizza il riconoscimento reciproco anche per le denominazioni di derrate alimentari e prodotti agricoli, quali formaggi e insaccati.
  • I rappresentanti dell'UE e della Svizzera si incontrano almeno una volta l'anno nell'ambito del Comitato misto per l'agricoltura, incaricato di gestire l'accordo e di garantirne la regolare applicazione.
  • Dal settembre 2007 l'Accordo agricolo, con tutti i suoi allegati, si applica anche per gli scambi commerciali tra il Liechtenstein e l’UE. Ciò è fissato in un accordo supplementare, sottoscritto dalle tre Parti (Svizzera, UE, Principato del Liechtenstein). Agli incontri annuali del Comitato misto per l’agricoltura partecipa quindi anche il Principato del Liechtenstein, in qualità di membro a tutti gli effetti della delegazione svizzera.

Informazioni complementari

Ultima modifica 05.01.2023

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Relazioni commerciali internazionali


Schwarzenburgstrasse 165

3003 Berna
Tel.
+41 58 462 57 83

Corinne Roux

Stampare contatto

https://www.blw.admin.ch/content/blw/it/home/international/agrarmaerkte-und-agrarhandel/europaeische-union-eu/agrarabkommen.html