Accordo di libero scambio Svizzera-Indonesia

Reisfelder Indonesien

Il 16 dicembre 2018 la Svizzera, insieme agli altri Stati AELS, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ha concluso un accordo globale di libero scambio (Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA) con l’Indonesia. Poiché per la prima volta nella storia era stato lanciato un referendum contro un accordo di libero scambio, il 7 marzo 2021 il testo è stato oggetto di una votazione popolare in occasione della quale è stato accolto con il 51,7 per cento dei voti a favore.

La Svizzera è riuscita a concludere un accordo di libero scambio con l’Indonesia prima dell’UE, sua principale concorrente. Esso prevede un ampio campo di applicazione. In particolare migliorano l’accesso al mercato e la sicurezza del diritto per il commercio di merci (prodotti industriali e agricoli) e il commercio dei servizi. L’accordo comprende altresì disposizioni sugli investimenti, sulla protezione della proprietà intellettuale, sull’abolizione degli ostacoli commerciali non tariffali, incluse misure sanitarie e fitosanitarie, sulla concorrenza, sulle agevolazioni commerciali, sugli appalti pubblici, sul commercio e sullo sviluppo sostenibile nonché sulla cooperazione economica. 

Con l’accordo migliora anche l’accesso reciproco al mercato per i prodotti agricoli. A tutela dei suoi interessi nelle esportazioni nel settore agricolo, la Svizzera ha ottenuto dall’Indonesia concessioni di ampia portata. I dazi su formaggio e latticini, alimenti per neonati, bevande energetiche, caffè, cioccolato e biscotti verranno totalmente aboliti, tuttavia con scadenze diverse che in alcuni casi sono anche di dodici anni. 

Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo corrispondono, in linea di principio, a quelle fatte anche in altri accordi di libero scambio. Sono conciliabili con la politica agricola nazionale e non minacciano settori sensibili. L’Indonesia beneficia di un trattamento preferenziale in particolare per diverse varietà di fagioli, miscele di ortaggi secchi, banane, vari tipi di frutta surgelata, frutta secca e miscele di frutta secca, diverse spezie, farina di riso e alcune preparazioni a base di frutta e ortaggi. 

L’elemento al centro dei negoziati con l’Indonesia e causa scatenante del referendum era stato il principale prodotto d’esportazione del Paese asiatico, ovvero l’olio di palma. Da un lato erano stati espressi timori sul fatto che ulteriori importazioni di olio di palma avrebbero soppiantato gli oli vegetali indigeni, dall’altro erano stati aspramente criticati i metodi di coltivazione dannosi per l’ambiente utilizzati per ottenere l’olio di palma. 

Per quanto concerne l’olio di palma la Svizzera ha concesso all’Indonesia solo una moderata riduzione dei dazi, variabile tra il 20 e il 40 per cento, su cinque contingenti per un volume totale di 10 000 tonnellate, che nell’arco di cinque anni salirà a 12 500 tonnellate. Le concessioni doganali per l’olio di palma grezzo, che viste le sue caratteristiche potrebbe sostituire oli indigeni come quello di colza o di girasole, sono state impostate tenendo conto delle caratteristiche della produzione svizzera di semi oleosi e ammontano solo a 1250 tonnellate. Il contingente per l’olio di palmisti ammonta a 3750 tonnellate, quello per la stearina, il prodotto con il minore impatto sull’agricoltura svizzera, con un volume di 7500 tonnellate è il contingente più cospicuo. 

Con il CEPA la Svizzera è riuscita per la prima volta nell’ambito di un accordo di libero scambio a vincolare le concessioni a condizioni in materia di sostenibilità. Sono stati definiti 4 standard di sostenibilità riconosciuti come prova sufficiente dell’adempimento degli obiettivi di sostenibilità del CEPA:

  • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Identity Preserved (IP)
  • RSPO Segregated (SG)
  • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS Segregated
  • Palm Oil Innovation Group (POIG) sulla base di RSPO IP/SG

Per garantire anche la tracciabilità dell’olio di palma, nel suo elenco delle concessioni la Svizzera ha posto la condizione che tale prodotto può essere importato godendo del trattamento preferenziale previsto dal CEPA solo in serbatoi con una capacità non superiore a 22 tonnellate.

Ultima modifica 05.01.2023

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