In caso di controversie commerciali gli Stati membri dell’OMC si sono impegnati a non prendere misure unilaterali, bensì ad utilizzare il meccanismo della risoluzione delle controversie dell’OMC. In questo contesto, l’organo centrale è l’autorità preposta alla risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Body, DSB). La procedura inizia con una fase di consultazione. Se le parti non trovano una soluzione entro 60 giorni, su richiesta della parte ricorrente si istituisce un gruppo speciale composto da esperti indipendenti (un cosiddetto panel) che procede alla valutazione giuridica del caso. Successivamente le parti hanno la possibilità ricorrere al comitato d’appello permanente (Appellate Body). Qualora si constati una violazione delle norme dell’OMC, la parte soccombente è tenuta a ripristinare la conformità della sua misura alla normativa dell’OMC. A tal fine può decidere se abolire la misura o effettuare degli adeguamenti. La parte lesa può chiedere l’autorizzazione a prendere misure di compensazione soltanto se la parte soccombente non ha ripristinato la conformità alla normativa dell’OMC. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC è uno strumento efficace per garantire il rispetto delle norme commerciali internazionali e ha un effetto regolatore considerato che anche i piccoli Paesi possono vincere una causa contro grandi potenze commerciali.
L’OMC offre agli Stati membri una piattaforma per discutere di interessi e divergenze in ambito commerciale. In questo contesto, un elemento fondamentale è la risoluzione delle controversie.
Importanza per la Svizzera
Per la Svizzera, viste le sue piccole dimensioni, un sistema commerciale regolamentato riveste una notevole importanza. Il nostro Paese non ha mai dovuto difendersi nell’ambito di una procedura di risoluzione delle controversie, ma ha già intentato due cause, nel 2002 e nel 2018. Entrambi i casi vertevano sui dazi di compensazione degli USA su acciaio e alluminio.
Nel settore agricolo la Svizzera, in qualità di parte terza, segue un caso che oppone l’UE agli USA concernente i dazi di compensazione sulle olive spagnole (DS 577 US – Ripe Olives from Spain). In questa veste la Svizzera non deve prendere una posizione ufficiale, ma gode di un accesso privilegiato alle informazioni riguardanti la controversia. Sebbene la controversia verta principalmente sull’accordo per le sovvenzioni, vi è la possibilità che vengano discusse questioni rivelanti di politica agricola.
Da qualche tempo la risoluzione delle controversie è al centro degli sforzi in atto in vista di riformare il sistema multilaterale commerciale. A causa del blocco permanente degli USA alla nomina di nuovi membri dell’Appellate Body, da dicembre 2019 questo organo non è più operativo e non può quindi trattare nuovi casi. In collaborazione con altri Stati membri dell’OMC, la Svizzera ha elaborato una convenzione multipartitica provvisoria che prevede una procedura di appello davanti al tribunale arbitrale. Attualmente 21 Stati membri dell’OMC partecipano a questo eccanismo. Tale procedura si basa sulle norme dell’OMC esistenti e verrà applicata soltanto finché l’Appellate Body non sarà nuovamente operativo. Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha decretato l’adesione della Svizzera a questa convenzione.
Panoramica delle principali controversie agricole
Questa controversia tra USA e Cina riguardava il sostegno del prezzo di mercato della Cina per i produttori di frumento, riso e mais. In particolare, gli USA contestavano il calcolo di tale sostegno. Il panel ha dato loro ragione, riconoscendo che per il calcolo dell’importo del sostegno del prezzo di mercato è determinante tutta la produzione e non solo il quantitativo della produzione che ha beneficiato effettivamente del sostegno. Negli anni in questione la Cina aveva quindi fatto valere un sostegno del mercato troppo basso per questi prodotti. Il calcolo corretto del sostegno del prezzo di mercato ha rivelato che in quegli anni la Cina non aveva potuto adempiere gli obblighi assunti nell’ambito dell’OMC. La Cina non è ricorsa in appello e ha avuto tempo fino a fine giugno 2020 per attuare la sentenza.
In questa controversia che opponeva l’UE al Canada e alla Norvegia, i due Paesi avevano criticato il divieto d’importazione imposto dall’UE per i prodotti derivati dalla foca. Sebbene questa controversia non riguardasse l’accordo agricolo, la decisione era importante per il settore primario poiché il panel riconosce esplicitamente che il benessere degli animali nell’UE ha una notevole valenza. L’UE ha comunque perso la causa, in quanto la norma prevedeva alcune eccezioni per i prodotti derivati dalla foca originari dell’UE e di alcuni Paesi terzi. Siccome non è stato possibile motivare queste eccezioni, la misura è stata classificata come arbitraria e quindi distorsiva del mercato.
Questa controversia tra Argentina e Cile concerneva il sistema cileno dei dazi su frumento, farina di frumento, zucchero e oli vegetali commestibili. Secondo il cosiddetto sistema di fasce di prezzo, il Cile calcolava l’aliquota di dazio di ogni fornitura in modo da compensare le fluttuazioni del prezzo sul mercato mondiale. Il panel e l’Appellate Body hanno dato ragione all’Argentina riconoscendo nel sistema di fasce di prezzo un tributo doganale variabile vietato secondo l’accordo agricolo.
Gli USA avevano richiesto la convocazione di un panel per verificare le sovvenzioni all’esportazione presumibilmente concesse dal Canada e il suo modo di gestire il contingente doganale del latte. In particolare sostenevano che queste sovvenzioni all’esportazione del Canada avevano un effetto distorsivo del mercato dei latticini e influenzavano negativamente lo smercio di latticini negli USA violando quindi diversi accordi. Il panel aveva confermato la valutazione degli USA. Dopo una lunga fase di attuazione della decisione, il Canada e gli USA hanno informato il DSB di essere giunti a una soluzione consensuale.
Gli USA avevano richiesto la convocazione di un panel contro la Turchia e le sue limitazioni all’importazione per il riso proveniente dagli USA. In particolare criticavano il fatto che per l’importazione di riso in Turchia era necessaria una licenza d’importazione, ma che questa non veniva concessa per l’importazione di riso all’aliquota di dazio vincolata. Il panel ha riconosciuto in questa situazione una violazione del diritto dell’OMC, sostenendo, in particolare, che la prestazione all’interno del Paese rappresentava una violazione del principio del trattamento nazionale. Nel 2008 la Turchia ha comunicato al DSB di aver attuato le sue raccomandazioni.
Canada e USA avevano richiesto la convocazione di un panel a causa del divieto d’importazione introdotto dall’UE per la carne trattata con ormoni. Il diritto dell’OMC (accordo SPS) consente agli Stati membri di applicare standard sanitari e fitosanitari più severi rispetto a quelli internazionali, tuttavia solo se possono essere presentate prove scientifiche valide che il divieto è una misura necessaria per la protezione della popolazione. L’Appellate Body aveva rilevato, in particolare, una violazione del diritto dell’OMC in quanto l’UE non aveva effettuato un’adeguata valutazione del rischio dei prodotti. Poiché anche dopo questa decisione l’UE aveva mantenuto il divieto d’importazione, gli USA erano stati autorizzati dall’OMC a riscuotere dazi di compensazione. Erano seguite discussioni bilaterali protrattesi per anni che si sono concluse nel 2008 con un accordo in base al quale l’UE avrebbe concesso una quota d’importazione supplementare per la carne non trattata con ormoni.
Gli USA, insieme a Equador, Guatemala, Honduras e Messico, avevano richiesto la convocazione di un panel contro le norme dell’UE per l’importazione di banane che prevedevano diverse condizioni d’importazione in funzione del Paese di provenienza delle banane. In tal modo le banane provenienti dai Paesi ACP beneficiavano di un accesso al mercato a dazio zero nell’ambito di un contingente prestabilito, mentre sulle banane di altri Paesi veniva riscosso un dazio. Il panel e l’Appellate Body hanno riconosciuto che questa norma d’importazione violava il principio fondamentale della non discriminazione dell’OMC.
Ultima modifica 05.01.2023
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