Verdura

Verdura fresca

Per verdura fresca s'intendono gli ortaggi non destinati a essere trasformati a livello industriale, bensì a essere venduti freschi. In questa categoria rientrano anche la verdura idonea allo stoccaggio e quella destinata alla preparazione di prodotti freschi pronti alla cottura / al consumo (prodotti pronti alla cottura, prodotti freschi convenience, freshcut, ecc.). La verdura preparata viene generalmente mondata, lavata, tagliata, mescolata, senza però sottoporla a processi che la rendono conservabile a lunga scadenza (congelamento, riscaldamento/precottura, essiccatura, aggiunta di conservanti, ecc.). Il grado di autoapprovvigionamento in verdura fresca della Svizzera ammonta al 60 per cento circa.

Verdure per la trasformazione

Per verdura per la trasformazione s'intendono gli ortaggi destinati a essere trasformati a livello industriale e sottoposti a processi che li rendono conservabili a lunga scadenza (congelamento, riscaldamento/precottura, essiccatura, aggiunta di conservanti, ecc.). I quattro prodotti di punta sono spinaci, fagiolini, piselli e carote (parigine). A questi si aggiungono altri ortaggi per la trasformazione come cavolo per crauti o barbabietole precotte, cetrioli sottaceto ma anche altri tipi di verdura fresca utilizzata per la trasformazione (p.es. cavolfiore, cavolo, carote, barbabietola, ecc.). Su circa un quarto delle superfici orticole svizzere vengono coltivati ortaggi per la trasformazione industriale. L'offerta è integrata dalle importazioni. Per l'importazione di verdura congelata vigono disposizioni speciali.

Superfici coltivate

La Centrale svizzera dell'orticoltura (CSO) rileva la superficie coltivata effettiva per ciascun tipo di verdura, su mandato della Confederazione, presso i servizi di notifica cantonali, in genere si tratta degli uffici di orticoltura, e presso l'industria di trasformazione.

Offerta svizzera

Ai sensi dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole, per la verdura fresca importata la CSO, sempre su mandato della Confederazione, rileva i dati relativi all'offerta settimanale e le scorte presso i servizi cantonali di notifica. Queste rilevazioni costituiscono la base di dati ai fini dell'esecuzione delle norme d'importazione di verdura fresca.

La base legale di queste rilevazioni è data dall'articolo 49 OIAgr che sancisce che "nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato."

Esportazione

L'esportazione di verdura svizzera è assai esigua. L'esportazione di verdura di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura deve avvenire in conformità delle pertinenti norme dei regolamenti dell'Unione europea (UE) e sottostare al controllo della conformità (art. 9 OIEVFF). Ai sensi dell'allegato 10 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli, questo controllo svizzero è riconosciuto. La Confederazione ne ha affidato l'esecuzione a Qualiservice GmbH. Per maggiori informazioni "Esigenze generali per l'esportazione di prodotti agricoli".

Informazione complementari

Ultima modifica 10.12.2020

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