Frutta

Früchte 2

Frutta da tavola

Per frutta da tavola s'intende la frutta non destinata a essere trasformata, bensì a essere venduta fresca. Viene fatta una distinzione tra frutta adatta allo stoccaggio e frutta non adatta o adatta solo a uno stoccaggio di breve durata.

Frutta destinata alla trasformazione

Per frutta per la trasformazione s'intende la frutta destinata a essere trasformata, p.es. per la produzione di marmellate o succhi, e sottoposta a processi che la rendono conservabile a lunga scadenza (congelamento, riscaldamento, essiccatura, aggiunta di conservanti, ecc.).

Provvedimenti di valorizzazione

In virtù dell’articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura la Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e può sostenere tale valorizzazione mediante contributi. L’ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (ordinanza sulla frutta) disciplina l’esecuzione dei due provvedimenti attualmente sostenuti mediante contributi.

a.   Immagazzinamento della riserva di mercato a livello d'azienda per il concentrato di succo di mela e di pera

La riserva di mercato a livello d'azienda delle fabbriche di sidro serve a compensare le fluttuazioni del raccolto dovute all'alternanza dei meli e dei peri. In tal modo si riesce a bilanciare l'offerta di concentrato e di prodotti da esso derivati. I contributi costituiscono un indennizzo dei costi di immagazzinamento e per gli interessi del capitale. La Confederazione sostiene un quantitativo pari al 40 per cento al massimo dell'approvvigionamento normale (110 % del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi due anni). L'importo dei contributi è verificato e rideterminato annualmente dall'UFAG. Hanno diritto ai contributi le fabbriche di sidro industriali. Moduli di domanda: vedasi contributi per la valorizzazione della frutta.

b.   Fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo

I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta mirano a sostenere la produzione di frutta (frutta per la trasformazione). Sono versati per la fabbricazione di prodotti valorizzati come derrate alimentari che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio ammonti al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera non tassato. Mediante i contributi si sostiene la trasformazione di mele, pere, cotogne, mele e pere da sidro, albicocche, ciliegie, prugne (incl. susine), more, fragole, lamponi e altre bacche (p.es. ribes). L’ammontare del contributo è stabilito nell’ordinanza sulla frutta. Hanno diritto ai contributi le aziende di trasformazione del primo livello di trasformazione, ovvero addetti alla trasformazione che trasformano frutta fresca intera. Per la fabbricazione di aceto di frutta a granella, i contributi non vengono versati ai produttori di concentrati / succhi doppi, bensì ai produttori effettivi di aceto. Moduli di domanda: vedasi contributi per la valorizzazione della frutta.

Superfici di coltivazione

Su obst.ch i Cantoni (uffici di frutticoltura) amministrano e registrano tutti i frutteti con almeno 20 are di colture frutticole. Dal 2014 vengono registrate anche le aziende produttrici di uva da tavola.

Offerta indigena

Ai sensi dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), per la gestione delle importazioni di frutta fresca a granella e a nocciolo, la Comunità di interesse importazione ed esportazione, in breve CI-IE, su mandato della Confederazione, rileva i dati relativi all'offerta settimanale presso i servizi cantonali di notifica. Queste rilevazioni costituiscono la base di dati ai fini dell'esecuzione delle norme d'importazione di frutta fresca.

La base legale di queste rilevazioni è data dall'articolo 49 OIAgr che sancisce che «nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.»

Per i tipi di frutta più importanti, l’Associazione Svizzera Frutta (ASF) effettua stime sul raccolto e rileva le quantità di frutta effettivamente raccolte.

Importazione ed esportazione

Importazione di frutta fresca 

Importazione di prodotti ottenuti da frutta a granella, frutta da sidro e per la distillazione (mele e pere) 

Importazione di alberi da frutta

Esportazione: i volumi di esportazione di frutta svizzera sono modesti. L'esportazione di frutta di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10) deve avvenire in conformità delle pertinenti norme dei regolamenti dell'Unione europea (UE) e sottostare al controllo della conformità (art. 9 OIEVFF). Ai sensi dell'allegato 10 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81), questo controllo svizzero è riconosciuto. La Confederazione ne ha affidato l'esecuzione a Qualiservice GmbH. Vedasi anche le condizioni generali per l'esportazione di prodotti agricoli.

Informazioni complementari

Ultima modifica 11.01.2021

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