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Pubblicato il 9 aprile 2025

Diritto fondiario

La legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) contiene disposizioni concernenti le aziende e i fondi agricoli. Costituisce la base per l’acquisto e la vendita di beni immobili agricoli. Nella sezione di diritto privato, ad esempio, disciplina la cessione dell’azienda all’interno della famiglia, lo scioglimento della proprietà collettiva e la partecipazione all’utile in caso di vendita. In quella di diritto pubblico, invece, le prescrizioni riguardano l’autorizzazione all’acquisto e il divieto di divisione materiale.

Obiettivi del diritto fondiario rurale

Gli obiettivi del diritto fondiario rurale sono sanciti nell’articolo 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR):

  • promuovere la proprietà fondiaria rurale;
  • conservare le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un’agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo;
  • rafforzare la posizione del coltivatore diretto;
  • sottrarre alla speculazione il suolo agricolo;
  • impedire l’indebitamento eccessivo e prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.

La LDFR mira a promuovere la proprietà fondiaria rurale, segnatamente le aziende familiari. L’obiettivo è conservare un’agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento sostenibile del suolo. Rafforza la posizione dei coltivatori diretti, inclusa quella degli affittuari. Sottrae alla speculazione il suolo agricolo attraverso restrizioni all’acquisto e un controllo dei prezzi.

Cosa si intende per coltivatore diretto

È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e dirige personalmente un’azienda agricola. Per essere idoneo a tale scopo deve possedere le capacità necessarie secondo la concezione usuale nel Paese.

Fondi agricoli interessati

Tutti i fondi agricoli ubicati, interamente o parzialmente, al di fuori della zona edificabile e che hanno una superficie superiore a 25 are sono soggetti alla LDFR. I vigneti sono soggetti alla LDFR già a partire da una dimensione di 15 are. I piccoli fondi, i fondi ubicati nella zona edificabile e i boschi sono soggetti alla LDFR soltanto se fanno parte di un’azienda agricola.

Un fondo è considerato agricolo ai sensi della LDFR se può essere utilizzato a scopo agricolo e se tale utilizzo è consentito dalla legge. Non lo è se è ubicato interamente nella zona edificabile.

Fondi agricoli che possono essere esclusi dalla LDFR

In determinati casi, su richiesta, è possibile abolire le restrizioni previste dal diritto fondiario, ad esempio per consentire l’impiego di un titolo ipotecario al di là del limite dell’aggravio. L’esclusione di una particella dalle disposizioni della LDFR non costituisce un cambiamento di destinazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio, né ha alcuna implicazione sul piano del diritto di superficie.

Basi legali ed esecuzione

La LDFR contiene disposizioni di diritto privato e di diritto pubblico. La gestione delle aziende e dei fondi agricoli nella divisione successoria e il diritto di prelazione sono disciplinati nella sezione di diritto privato. La sezione di diritto pubblico contiene disposizioni sul divieto di divisione materiale e di frazionamento nonché sull’acquisto di fondi agricoli.

I Cantoni sono responsabili della corretta esecuzione del diritto fondiario rurale.

Domande frequenti

Nelle nostre FAQ troverete le risposte alle domande più frequenti. Abbiamo riassunto le informazioni più importanti per aiutarvi a risolvere rapidamente il problema.

Informazioni complementari

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