Esigenze specifiche all'esportazione

Esportazione di prodotti biologici svizzeri

Prodotti interessati: tutti i prodotti dell'agricoltura biologica.
Enti competenti: competenti autorità nel Paese di destinazione; per informazioni rivolgersi all'Ufficio federale dell‘agricoltura.
Descrizione: le condizioni imposte per l'esportazione di prodotti biologici vengono fissate dal Paese di destinazione. Per l'esportazione di prodotti biologici nell'UE non sono necessari documenti aggiuntivi. L'obbligo del certificato di controllo per l'esportazione di prodotti biologici negli Stati membri dell'UE è stato soppresso il 1° giugno 2009. In rari casi un certificato di controllo è necessario per l'esportazione in alcuni Paesi terzi. Questo documento è rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto dal Paese di destinazione.  

Condizioni veterinarie imposte per l'esportazione di animali e prodotti di origine animale

Prodotti interessati: Animali da reddito, da compagnia e selvatici; sperma, embrioni e ovuli; derrate alimentari di origine animale e sottoprodotti animali.
Enti competenti: servizi cantonali di veterinaria, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.
Descrizione: Per l'esportazione della maggior parte di animali è necessario un certificato veterinario ufficiale. Per l'esportazione di derrate alimentari di origine animale e di sottoprodotti animali della categoria 3 sono richiesti generalmente soltanto i documenti commerciali.  

Certificati per l'esportazione di derrate alimentari

Prodotti interessati: le merci destinate all'esportazione che derogano alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, perché richiesto o ammesso dalle prescrizioni del Paese di destinazione.
Enti competenti: Organi cantonali per il controllo delle derrate alimentari, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.
Descrizione: i certificati devono fornire alle autorità di controllo del Paese di destinazione informazioni sufficientemente attendibili che attestino che i prodotti possono essere destinati alla vendita. I certificati per l'esportazione vanno rilasciati soltanto se le autorità di controllo del Paese di destinazione li richiedono.  

Esigenze fitosanitarie

Prodotti interessati: piante; in parte anche materiale di origine vegetale (sementi, frutti, ecc.).
Enti competenti: Servizio fitosanitari d'Agroscope; Ufficio federale dell'agricoltura.
Descrizione: le esigenze fitosanitarie per l'esportazione sono fissate dal Paese di destinazione e dipendono dal tipo di materiale vegetale e dalla sua provenienza. I documenti d'accompagnamento fitosanitari hanno lo scopo di evitare il diffondersi di malattie e parassiti particolarmente pericolosi per l'agricoltura attraverso il commercio internazionale.

Informazioni complementari

Ultima modifica 08.07.2016

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